L’Ordine degli Psicologi, istituito ai sensi della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, è un Ente pubblico non economico sul quale vigila il Ministero della Salute, strutturato a livello regionale e, limitatamente alle Province di Bolzano e Trento, provinciale.
Gli iscritti all’Albo costituiscono l’Ordine degli psicologi, i quali ogni quattro anni sono chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio regionale.
Gli adempimenti di ordinaria amministrazione del Consiglio dell’Ordine sono:
- provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ordine: curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ordine e provvedere alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- curare l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- curare la tenuta dell’albo professionale: provvedere alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettuare la sua revisione almeno ogni due anni;
- provvedere alla trasmissione di copia dell’albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore ella Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;
- designare i rappresentanti dell’ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;
- vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione;
- adottare i provvedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 27;
I Presidenti regionali e provinciali compongono il Consiglio Nazionale che ha sede a Roma.
