La previdenza degli psicologi in Italia si basa su due sistemi distinti, che dipendono dalla modalità di esercizio della professione: ENPAP (ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi), per l’attività libero professionale, e INPS (Portale Inps – Home), per il lavoro dipendente e alcune forme di collaborazione.
L’ENPAP è l’ente di riferimento per chi esercita come libero professionista. L’iscrizione diventa obbligatoria nel momento in cui si è iscritti all’Albo e si percepisce un compenso per attività professionale, anche occasionale. Non è invece sufficiente la sola apertura della Partita IVA, così come non è possibile iscriversi in assenza di compensi. L’iscrizione deve essere effettuata entro 90 giorni dal primo incasso, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in cui il reddito è stato prodotto.
L’INPS, invece, riguarda i rapporti di lavoro dipendente e alcune forme di collaborazione.
In particolare, la Gestione Separata INPS si applica a collaborazioni coordinate e continuative o ad attività che non configurano esercizio della libera professione. È importante chiarire che, quando l’attività svolta è riconducibile alla professione di psicologo e richiede l’iscrizione all’Albo, la contribuzione deve essere versata all’ENPAP e non alla Gestione Separata.
Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente e libera professione, si configura una doppia posizione previdenziale, con obbligo di versamento sia all’INPS sia all’ENPAP.
Nel corso della carriera può accadere di aver versato contributi in più enti previdenziali (ENPAP, INPS o Gestione Separata INPS).
In questi casi è possibile riunirli per ottenere un’unica pensione attraverso strumenti come la ricongiunzione, la totalizzazione o il cumulo contributivo. La ricongiunzione consente di trasferire i contributi in un’unica gestione ed è generalmente onerosa.
Dal 9 febbraio 2026, è stata introdotta la possibilità di effettuare la ricongiunzione anche tra ENPAP e Gestione Separata INPS, in entrambe le direzioni, secondo la Circolare INPS n. 15/2026, restando applicabili le disposizioni della Legge n. 45/1990.
